Come funziona la tassazione dei redditi da locazione degli immobili? Vediamo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019 e dal progetto di legge sulla semplificazione fiscale, ora emendamento al decreto crescita.

 

Dal 2020 la tassazione dei redditi da locazione degli immobili avverrà con modalità differenti. Questo in seguito a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019, che ha esteso la cedolare secca agli immobili commerciali di categoria C/1 (entro i 600 mq), e dal progetto di legge sulla semplificazione fiscale, divenuto emendamento al decreto crescita, che dal 1° gennaio 2020 cambierà la modalità di calcolo della base imponibile per le locazioni di immobili abitativi, per cui concorreranno al reddito solo i canoni percepiti.

 

Per la tassazione dei redditi da locazione degli immobili abitativi con contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020 valgono le attuali regole disposte dall’articolo 26 del Tuir (dpr 917/1986). Quindi, concorrono alla determinazione del reddito anche i canoni non percepiti, salvo poi poterli recuperare una volta ottenuta la convalida di sfratto. Ma il meccanismo di recupero è complesso, bisogna effettuare un ricalcolo della dichiarazione, considerando solo i canoni incassati, per far emergere un credito d’imposta. Il reddito delle locazioni abitative è tassabile con Irpef o con cedolare secca al 21% (10% in caso di contratti canone concordato).

 

Per la tassazione dei redditi da locazione degli immobili abitativi con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020 concorreranno al reddito solo i canoni percepiti. Si ricorda che sono interessati soli gli immobili abitativi e che la mancata percezione dovrà essere comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. In merito alla modalità di tassazione, si potrà ricorrere all’Irpef oppure alla cedolare secca con aliquota al 21% o 10%.

 

Le locazioni aventi ad oggetto immobili commerciali sono attualmente escluse dal progetto di legge sulla semplificazione. Per gli immobili commerciali, dunque, continueranno a valere le regole per la determinazione dell’imponibile dettate dall’articolo 26 del Tuir (dpr 917/1986). Quindi, concorreranno alla determinazione del reddito imponibile sia i canoni incassati sia quelli non percepiti e, a differenza di quanto previsto in caso di morosità dell’inquilino per gli immobili abitativi, non vi è la possibilità di recupero delle imposte versate sui canoni non erogati.

 

Per gli immobili commerciali, la legge di Bilancio 2019 ha previsto - solo per il 2019 - la possibilità di applicare la cedolare secca in caso di locazione di immobili di categoria C/1 entro i 600 metri quadri, per tutte le altre tipologie di immobili è necessario ricorrere all’Irpef.